Domenica, 19 Aprile 2020

Emergenza Coronavirus: Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 17 del 18.04.2020

Con Ordinanza n.17 del 18.04.2020, valida dal 19 aprile fino al 3 maggio 2020 compreso, il Presidente della Regione Sicilia, nel confermare  l'integrale efficacia delle misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica di cui al DPCM del 10 aprile 2020, fissa alcune disposizioni valide per il territorio regionale e, in particolare:

Art.3 (norme in materia di manutenzione e conduzione di terreni ed aree verdi)

È consentita, in quanto riconducibile a “situazione di necessità” finalizzata a sopperire alle esigenze alimentari ed ai lavori di manutenzione per la prevenzione degli incendi, l'attività non imprenditoriale necessaria per la conduzione di terreni agricoli e per la cura degli animali.

Per le finalità di cui al comma precedente, l'uscita nell'ambito del medesimo Comune o verso un Comune diverso da quello in cui attualmente si trova l'interessato, è consentita una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare, ovvero ad un soggetto all'uopo delegato.

È, altresì, autorizzata l'attività di manutenzione di aree verdi e naturali, pubbliche e private.

Le attività di cui al presente articolo sono consentite solo nei giorni feriali.

Art. 4 (disposizioni in favore delle persone con disabilità)

È consentito, in caso di necessità, alle persone affette da disabilità intellettive, relazionali e/o motorie, con l'assistenza di un accompagnatore, compiere una uscita giornaliera di breve durata e in prossimità della propria abitazione.

Art. 5 (disposizioni in materia di animali di affezione)

Gli spostamenti con l'animale di affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente in prossimità della abitazione.

Art. 7 (norme sulla chiusura nei giorni festivi e autorizzazione alla consegna a domicilio)

È disposta la chiusura al pubblico di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati nei giorni domenicali e del 25 aprile e del 1° maggio. È fatta eccezione per le farmacie e per le edicole.

È, tuttavia, consentito nelle superiori giornate domenicali e festive il servizio di consegna a domicilio dei prodotti alimentari e dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento.

Si ricorda che la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge vigente.