Martedì, 14 Aprile 2020

Ordinanza Presidente Regione n. 16 del 11.04.2020 proroga al 3 maggio 2020 e conferma misure emergenziali.

Il Presidente della Regione Siciliana, con propria Ordinanza n. 16 del 11.04.2020, ha recepito le disposizioni del DPCM 10.04.2020, confermando per l'intero territorio regionale fino al 3 maggio, le misure di contenimento fissate con le precedenti ordinanze contingibili e urgenti, in considerazione del protrarsi della situazione di emergenza, e in particolare:

Art. 3

Le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, sono limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare.

È vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all’aperto, anche in forma individuale, compreso il divieto per tutte le attività motorie all’aperto di minori accompagnati da un genitore.

È consentito, in caso di necessità, alle persone affette da disabilità intellettive e/o relazionali, con l’assistenza di un accompagnatore, svolgere una breve passeggiata giornaliera in prossimità della propria residenza o domicilio.

Gli spostamenti con l’animale di affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente in prossimità della abilitazione.

Art.4

È disposta la chiusura domenicale e nei giorni festivi di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole.

Il divieto si applica anche ai servizi di consegna a domicilio, fatta eccezione per i farmaci, per i prodotti editoriali e per i combustibili per uso domestico e per riscaldamento.

Nelle rivendite di tabacchi è vietato l’uso di apparecchi di intrattenimento e per il gioco.

Art.5

E' inibito l'ingresso nel territorio comunale ai venditori ambulanti al dettaglio, se provenienti da altri Comuni.

Rimangono interdetti alla fruizione i parchi, le aree gioco, le ville, i boschi, i giardini e ogni altro spazio pubblico. Per quanto di competenza, il Corpo Forestale assicura l'osservanza della presente disposizione.

Permane il divieto di gite fuori porta, di spostamento nelle cosidette seconde case e verso luoghi di villeggiatura.

Art. 6

Negli esercizi commerciali di vendita e distribuzione di generi alimentari anche all'aperto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 1 lett. d) del DPCM del 10 aprile 2020, gli operatori sono tenuti: a) all'uso costante di mascherina; b) all'utilizzo di guanti monouso o, in alternativa, al frequente lavaggio delle mani con detergente disinfettante.

Si raccomanda alla cittadinanza la scupolosa osservanza ricordando che la mancata osservanza degli obblighi fissati dai DPCM nazionali e dalle Odinanze Regionali  comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge.